Art. 4.
(Ambiti territoriali).

      1. Per DO e IGT si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1.
      2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la DO, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano, da almeno un decennio, uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
      3. Soltanto le DO possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate «sottozone», le cui produzioni devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o essere tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa, e devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.

 

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      4. I nomi geografici che definiscono le IGT devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione che possono comprendere anche vini a DOCG e a DOC.
      5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini a DOCG e a DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
      6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e nella designazione dei vini a DOCG e a DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 11 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 13.
      7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona, oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alle DOC principali.